CONSIGLIO STATO SU APPELLO FICIESSE CONTRO DINIEGO GDF – 1 maggio 2020

“GRUPPO DI LAVORO SUI TROPPI COMANDI DI DIREZIONE E CONTROLLO DELLA GUARDIA DI FINANZA”, LEGITTIMO PER IL CONSIGLIO DI STATO IL DINIEGO AL NOSTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO PER CONOSCERE I COSTI DI FUNZIONAMENTO IN ORE/PERSONA DEI TROPPI LIVELLI GERARCHICI DELLA GDF (SEI RISPETTO AI TRE DELLA P.S.). SI VA ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – 1° maggio 2020

È stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato (scaricabile DA QUI)  sull’accesso civico generalizzato presentato il 28.09.2018 dall’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà Ficiesse il 28 settembre 2018 al Comando Generale della Guardia di Finanza per conoscere le quantità esatte di ore/persona impiegate dal Corpo negli anni 2016, 2017 e 2018 aggregati per livelli gerarchici, diventati sei nel 2019 (nazionale, interregionali, regionali, provinciali, gruppi e reparti di esecuzione diretta del servizio) a fronte dei tre della Polizia di Stato (Dipartimento, Questure e Commissariati).

Informazioni sulle ore/persona di cui il Corpo dispone DAGLI ANNI ’90 grazie a un evolutissimo sistema “activity based” denominato SIRIS (Sistema informativo sugli impieghi delle risorse umane).

In sintesi, i Giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza emessa dal TAR di Roma affermando che i controlli civici sull’efficienza allocativa della Guardia di Finanza, sebbene così FORTEMENTE AGGREGATI e afferenti ad ANNI COMPLETAMENTE TRASCORSI, costituiscono un “concreto pericolo” e “un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi inerenti alla sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari”.

Totale rispetto, da parte nostra, ma non condivisione della decisione e, trattandosi di una LIBERTÀ FONDAMENTALE riconosciuta dagli articoli 1, 2, 97 e 118 della Costituzione italiana e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei dirittti dell’uomo, presenteremo ricorso alla CEDU.

Riteniamo, infatti, di decisivo rilievo per la Democrazia che tutte le Istituzioni siano gestite nella MASSIMA TRASPARENZA e che quindi sia sempre consentita alla SOCIETÀ CIVILE l’analisi e la valutazione delle SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ADOTTATE dalle Pubbliche Amministrazioni e dei RISULTATI EFFETTIVI OTTENUTI in termini di costi sostenuti, di quantità e qualità dei servizi pubblici prodotti in favore di cittadini e imprese e di risultati conseguiti IN OGNI SINGOLO TERRITORIO DEL PAESE.

 

 

DAL SITO GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

(https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/accesso-civico-agli-atti-della-guardia-di-finanza)

 

ACCESSO CIVICO AGLI ATTIDELLA GUARDIA DI FINANZA 

Cons. St., sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2496 – Pres. Poli, Est. Carluccio

Accesso ai documenti – Accesso generalizzato – Agli atti della Guardia di finanza – Esclusione.

Deve essere escluso l’accesso generalizzato, oltre che quello cd. semplice, avente ad oggetto la documentazione della Guardia di Finanza suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi – nell’ambito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane – costituenti i punti di forza o di debolezza dell’organizzazione delle funzioni pubbliche tutelate, in quanto tale esclusione è coerente con l’obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato; tale obiettivo è conseguito, in una equilibrata applicazione del limite previsto dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno, rispetto alle eccezioni assolute richiamate dal comma 3 dello stesso articolo, attraverso il rinvio ad interessi che già erano oggetto di protezione rispetto all’accesso cd. semplice  (1)

(1) La Sezione ha deciso una controversia avente ad oggetto l’istanza di accesso civico generalizzato con cui è stato richiesto alla Guardia di Finanza di conoscere il numero totale di ore/persona impiegate in attività di produzione diretta nell’intero territorio nazionale, espresso in modo aggregato e non distinto per singole missioni istituzionali. Tale istanza era stata respinta dall’Amministrazione.

La Sezione, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che non può sfuggire la circostanza che l’acquisizione di dati nella estesa misura richiesta con l’accesso, unitamente a quelli già pubblici (ed in connessione con la diffusione a mezzo internet consentita per i dati acquisiti con l’accesso civico generalizzato dagli artt. 3 e 7, d.lgs. n. 33 del 2013), con ogni ragionevole probabilità costituirebbe, grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie, un concreto pericolo per interessi che il legislatore ha ritenuto di garantire con la protezione massima.

L’impugnato diniego, quindi, trova il proprio fondamento, anche nell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui richiama gli altri casi di divieti inclusi nell’art. 24, comma 1 l. n. 241 del 1990, in stretto collegamento con la garanzia che il diniego debba essere necessario per evitare un pregiudizio concreto all’interesse pubblico oggetto di tutela assoluta, richiesta dallo stesso art. 5-bis, comma 1.

Così, l’accesso civico – che è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi inerenti alla sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari (art. 5-bis cit. lett. a), b) e c) – per il tramite del rinvio del comma 3 all’art. 24 della l. n. 241 del 1990, sottostà ad un divieto assoluto “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti….amministrativi generali di pianificazione e di programmazione” (art. 24, comma 1, lett. c), che ne prevede la perimetrazione attraverso l’individuazione delle categorie di documenti formati dalle Amministrazioni di settore e sottratti all’accesso ex art. 24, comma 2, cit.).

E’ difficile escludere che dall’ampia richiesta di accesso, sia pure relativa solo al parametro delle ore/persona impiegate, non sia quanto meno possibile inferire – tanto più con l’uso combinato dei nuovi strumenti tecnologici e degli innovativi strumenti di indagine, propri della scienza gestionale applicata alla organizzazione delle risorse umane – informazioni utili concernenti quelle aree sottratte all’accesso civico dalle disposizioni del d.m. prima esposte, con possibile pericolo di un pregiudizio ai superiori interessi pubblici tutelati.

D’altra parte, la garanzia a presidio della portata generale e “democratica” del diritto di accesso generalizzato come conformato dalla riforma del 2016 – individuata dal legislatore nella necessità di un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici cui ha attribuito priorità nella scala di valori per poter fondare un legittimo diniego – non può che apprezzarsi e tradursi in un giudizio probabilistico. Con la conseguenza che, se è vero che – come deduce l’appellante, richiamando un arresto di questo Consiglio (sez. III, n. 1546 del 2019) – per fondare un legittimo diniego non è sufficiente il rischio di un pregiudizio generico e astratto, non può negarsi che sia, invece, idoneo il pericolo concreto di un pregiudizio desunto secondo un giudizio di probabilità che parta, come nella fattispecie, da basi concrete.

Si può quindi trarre la conseguenza che, nella fattispecie, l’Amministrazione ha legittimamente esercitato un potere (vincolato), preceduto da un’attenta e motivata valutazione in ordine alla ricorrenza, rispetto alla istanza proposta, di una eccezione assoluta, procedendo alla sussunzione del caso nell’ambito dell’eccezione assoluta, che è di stretta interpretazione, ma pur sempre tenendo conto della particolare sensibilità degli interessi protetti. Non si è corso il rischio, quindi, di sottrarre all’accesso generalizzato interi ambiti di materie, che sarebbe stato in contraddizione con il principio di libertà fondamentale, euro unitario oltre che costituzionale, che ne ha supportato l’introduzione nel nostro ordinamento.

Infatti, escludere dall’accesso generalizzato, oltre che da quello cd. semplice, la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi – nell’ambito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane – costituenti i punti di forza o di debolezza dell’organizzazione delle funzioni pubbliche tutelate, è coerente con l’obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato. E tale obiettivo è conseguito, in una equilibrata applicazione del limite previsto dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno, rispetto alle eccezioni assolute richiamate dal comma 3 dello stesso articolo, attraverso il rinvio ad interessi che già erano oggetto di protezione rispetto all’accesso cd. semplice.

In definitiva, l’Amministrazione ha verificato per il caso alla sua attenzione, e non rispetto ad un ambito di materie, se il filtro posto dal legislatore a determinati casi di accesso fosse o meno radicalmente incompatibile con l’accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei consociati.

La Sezione ha, peraltro, espressamente evidenziate che le conclusioni raggiunte trovano esplicita conferma nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2020.

 

Anno di pubblicazione: 2020

Materia: Accesso ai documenti, Accesso generalizzato

Tipologia: Focus di giurisprudenza e pareri

Pubblicato il: 1 Maggio 2020 alle 12:10 am