“GRUPPO DI LAVORO TEMPI MEDI DEI RIMBORSI IVA”, PERVENUTA LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: NESSUN OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO ASSEGNATO AGLI UFFICI TERRITORIALI – 8 agosto 2019
È pervenuta (e può essere scaricata DA QUI) la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di accesso civico generalizzato inviata il 25 luglio scorso dall’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ANDC e dall’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà Sociale Ficiesse .
Il Direttore Centrale dei Servizi Fiscali ha comunicato:
1) <<che l’Agenzia non assegna ai propri uffici obiettivi numerici sui tempi medi di lavorazione dei rimborsi IVA, tenuto conto che i termini per l’erogazione sono fissati da disposizioni normative”;
2) che <<in particolare: a) i rimborsi IVA annuali sono eseguiti, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate, “entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione” ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) i rimborsi IVA infrannuali “devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari” ai sensi dell’articolo 1 del decreto Ministro delle Finanze 23 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, come sostituito dal decreto del Ministro delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, 15 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1979>>;
-3) che <<qualora i rimborsi non siano erogati entro i predetti termini: − per i rimborsi annuali, il citato articolo 38-bis stabilisce che sono dovuti gli interessi decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta della documentazione e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni; − per i rimborsi infrannuali, l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, stabilisce che sono dovuti gli interessi decorrenti dal giorno di scadenza del termine di pagamento, ossia dal 20 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento>>